sarà anche questo anno presente, con due
stand's, al
WSF
2009
ed ospiterà
una delegazione Birmana
FREE
Aung San Suu Kyi
FREE BURMA !!
Amnesty
International ha diffuso
un rapporto in cui denuncia nuovi imprigionamenti di attivisti politici
e ricorda la situazione della premio Nobel per la pace e di centinaia
di altri prigionieri di coscienza e detenuti politici (Amnesty Italia -
comunicati - CS77-2005)
LIBERAda
sempre lavora per rafforzare il versante della prevenzione nell'opera
di contrasto alle mafie, nella consapevolezza che il solo versante
repressivo sia necessario ma non sufficiente. La prima vera risposta al
controllo mafioso del territorio è la pratica di cittadinanza e
partecipazione che singoli, associazioni e formazioni sociali di ogni
genere sono chiamati a costruire e vivere. A tale riguardo nei
documenti di Libera spesso si richiama uno dei suoi obiettivi
principali: "costruire una comunità alternativa alle mafie", dove
vengano riconosciuti a ogni essere umano diritti e non favori, a
differenza di quanto avviene nel sistema mafioso, così come è definito
nella Carta Costituzionale. La battaglia contro le mafie è quindi
necessariamente una battaglia per i diritti sanciti dalla Costituzione.
All'inizio del ventunesimo
secolo più di un miliardo di persone sono ancora condannate alla
povertà estrema. Centoquattro milioni di bambini non possono andare a
scuola. Ottocentosessanta milioni di adulti (la maggior parte donne)
non sanno leggere né scrivere. La fame è una realtà quotidiana per 852
milioni di persone. Un miliardo e 400 milioni di persone non hanno un
lavoro dignitoso. Altrettante non hanno accesso all'acqua potabile. In
alcune parti del mondo, la morte delle donne al momento del parto e
quella di bambini nei loro primi anni di vita è ancora un dramma
quotidiano per la mancanza di servizi sanitari di base. Alle guerre e
alle emergenze provocate dalle calamità naturali, come quella
dell'oceano indiano, si somma l'emergenza dell'Aids, che ha già
contagiato quaranta milioni di persone. La povertà è la più grande
violazione dei diritti umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani riconosce a tutti il diritto ad un tenore di vita dignitoso: e
quindi il diritto di avere cibo, vestiario, cure mediche,
un'abitazione, un'istruzione, un lavoro. Questi diritti sono oggi
negati a un terzo dell'umanità e minacciati anche all'interno dei paesi
più ricchi, mentre nel mondo si spendono ogni anno quasi mille miliardi
di dollari per guerre e armamenti.
Gli impegni
assunti solennemente dai governi del mondo con la Dichiarazione del
Millennio per combattere la povertà e promuovere lo sviluppo
sostenibile, i diritti umani e la pace, sono solo il primo passo.
Eppure, dopo cinque anni non sono ancora stati rispettati. Troppo
spesso i governi ignorano i veri bisogni dei cittadini. L'aiuto allo
sviluppo dei paesi ricchi è inadeguato sia in termini di quantità che
di qualità. Le promesse di cancellazione del debito non si sono ancora
concretizzate, né sono stati rivisti i meccanismi ingiusti del
commercio.
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, il cui testo completo è stampato nelle pagine seguenti.
Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite
diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere
ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e
distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali
dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue
fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il testo
ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue ufficiali
delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo e spagnolo.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità
inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo
dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la
coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione
dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti
umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che
l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo
sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali,
nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e
della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un
miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati
a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi
diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA
GENERALE
Proclama
la presente dichiarazione
universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da
tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed
ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto
tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei
territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte
le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di
sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno
proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura
o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i
diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
Ogni individuo accusato di un
reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà
condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento
in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui
il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi
paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di
sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con
il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale
della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo
Stato.
Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una
proprietà sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione
e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in
condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio
paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a
voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha
diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo
sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con
l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed
alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto
ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati
e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago,
comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e
ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua
famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario,
all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed
ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali
cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di
esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa
alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente
accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per
il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e
di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità,
nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il
rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le
giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere
generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in
nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato,
gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto
mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa
enunciati.